Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41525 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41525 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELLANA LILIANA N. IL 23/11/1955
avverso la sentenza n. 292/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
20/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dottyd
bz) \&JL (51-1.Asno
che ha concluso per
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2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Stz.(342″si:CO

L.

Data Udienza: 09/04/2015

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 29.03.2012 il GUP del Tribunale di Rovereto, all’esito di giudizio
abbreviato, ha accertato la penale responsabilità di Cellana Liliana per il reato di cui all’art. 10 ter d.lvo
n. 74/2000 perché non versava l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale
per il periodo di imposta 2009, pari ad euro 103.790,00 entro il 27.12.2000, termine per il versamento

giorni venti di reclusione.
Proposto appello da parte dell’imputata, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 20.9.2013, in
parziale riforma della sentenza impugnata, ha sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria di euro
20.000,00 di multa rateizzandola in venti rate mensili.
Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per Cassazione
deducendo i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti del reato di cui all’art. 10 ter
d.lvo 10.3.2000 n. 74.
Deduce la ricorrente l’assenza di elemento soggettivo a causa della crisi finanziaria che ha colpito
l’impresa da lei rappresentata. A tale proposito osserva che nessuna inerzia da parte sua vi è stata nel
pagamento dell’IVA, considerata anche la rateazione richiesta ed ottenuta.
Il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, ad avviso della difesa, si traduce in un errore
nell’applicazione della legge penale ed integra vizio di legittimità sotto il profilo della manifesta
illogicità della motivazione.
La Corte di merito, infatti, parte da un presupposto di fatto errato: quello secondo cui l’importo relativo
all’imposta indiretta risulta già incassato dal fornitore per conto dello Stato per cui sullo stesso incombe
solo l’obbligo (previo accantonamento) di riversarlo all’Erario. In realtà, osserva la difesa, ciò si fonda
su un assunto, quello del pronto pagamento da parte del cliente al momento dell’emissione della fattura,
che non avviene mai. Invero sono le banche a regolare i flussi di cassa delle aziende dapprima
anticipando solo in parte le fatture, quindi facendo canalizzare gli incassi, o addirittura cedendo il
credito.
2) Errata applicazione della legge penale, illogicità della motivazione con riguardo alla concessione
della sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Assume la difesa che la Corte di merito, nel disporre la conversione della pena detentiva in quella
pecuniaria e nell’accordare la rateizzazione, in accoglimento di specifica richiesta dedotta con i motivi
di appello, ha, però, confermato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado,
quando, con la applicazione di pena solo pecuniaria, oltretutto rateizzata, era venuto meno l’interesse
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dell’acconto relativo al successivo periodo di imposta 2010, condannandola alla pena di mesi due e

dqll’imputata di fruire del beneficio, non volendo precludersi la possibilità di ottenerlo ove fosse incorsa
in altri procedimenti penali, data la sua esposizione a violazioni della legge tributaria in ragione della
sua qualità.
Il fatto che la Cellana non abbia espressamente chiesto l’esclusione del beneficio in questione
contestualmente alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e di rateizzazione
della stessa, dato messo in rilievo dai secondi giudici, non doveva indurli a ritenere che non sussistesse,

ricompresa nella possibilità di estinguere la pena con pagamento rateizzato della somma fissata a titolo
di sanzione pecuniaria.
Diversamente, se vi fosse stata la volontà di ottenere la sospensione della pena, la predetta non avrebbe
richiesto la conversione della pena detentiva inflitta in quella pecuniaria e la rateizzazione della stessa,
indice della volontà di dare immediata esecuzione alla pena provvedendo al pagamento rateale,
trattandosi di richieste inconciliabili con la sospensione condizionale della pena.

Ritenuto in diritto

Il primo motivo risulta infondato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte di appello, la
ricorrente non versava in uno stato di totale mancanza di liquidità tale da integrare una situazione di
forza maggiore determinante l’oggettiva impossibilità di versare l’IVA. Dalla documentazione agli atti,
infatti, emerge che nell’anno di riferimento i costi sostenuti dall’impresa della Cellana non hanno
superato i ricavi, che la stessa ha realizzato un utile di circa 40.000,00 e che gli amministratori sono stati
regolarmente retribuiti.
Dunque, ammesso che l’impresa si trovasse in uno stato di difficoltà economica non può certo sostenersi
che la medesima versasse in una situazione talmente grave da integrare gli estremi della crisi finanziaria.
Peraltro merita ricordare che in materia di reati tributari la colpevolezza del soggetto obbligato al
versamento non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per
adempiere a meno che l’imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e
che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per
il suo patrimonio personale (ex pluris Cass. Sez. III n. 5467/2014). Requisiti, questi ultimi, non
sussistenti nel caso di specie.
Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso inerente la mancata revoca della sospensione
condizionale della pena. Come correttamente notato dalla difesa, infatti, nel momento in cui l’interessato
chiede la conversione della pena irrogata in pena pecuniaria e, contestualmente, la rateizzazione della
medesima manifesta la volontà di dare immediata esecuzione alla pena stessa. Ciò, come è facile intuire,
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ancorché non esplicitata, la volontà di rinunciare al beneficio: tale volontà era implicitamente

rigulta in contrasto con il perdurare della volontà di mantenere il beneficio della sospensione
condizionale. Dunque i giudici di secondo grado sono incorsi in un’evidente contraddizione ritenendo
che permanesse la volontà della Cellana di ottenere il suddetto beneficio.
Del resto, come più volte affermato da questa Corte, il condannato alla pena dell’ammenda,
condizionalmente sospesa, ha il diritto di ottenere, in sede d’impugnazione, la revoca del beneficio,
qualora da questo possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto o di un interesse, con

ipotetico (Cass. Sez. I n. 13000/2009).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena che
elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2015.

l’unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente

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