Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41523 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41523 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEON ANDREA N. IL 12/04/1976
avverso la sentenza n. 3104/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e

A,

cbS

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. T –tecu_i_Ccz.

\CL–1-543

Data Udienza: 09/04/2015

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 13.2.2012 la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile,
perché tardivo, l’appello proposto nell’interesse di Deon Andrea avverso la sentenza del Tribunale di
Belluno con la quale il predetto è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186 co. 7 CDS per
rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

sull’erronea individuazione della data di spedizione dell’atto, indicata nel 29.6.2011, invece che nel
27.6.2011. In base a tale data, effettivamente corrispondente a quella di spedizione dell’atto, l’appello
risultava tempestivamente proposto.
La Corte di Cassazione, quarta sezione, con sentenza del 13.6.2013, ritenuto tempestivo l’appello, ha
disposto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Venezia per la celebrazione del giudizio di appello.
La Corte di Appello di Venezia, quale giudice del rinvio, con sentenza del 8.5.2014, ha confermato la
condanna del Deon emessa dal Tribunale di Belluno in data 13.5.011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Deon, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, deducendo i seguenti motivi.
1) Inosservanza della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento
della prova.
Lamenta la difesa l’omessa considerazione da parte dei giudici di appello della deposizione del teste
Terza, sentito in primo grado, il quale ha riferito che, al momento del controllo, si trovava lui stesso alla
guida del furgone di proprietà del Deon, e che quest’ultimo, da lui trasportato, si era rifiutato di
sottoporsi al test alcolemico proprio perché non era il conducente del mezzo.
Tale testimonianza, avente i carattere delle decisività, non è stata affatto considerata dai secondi giudici
i quali avrebbero posto a fondamento del loro convincimento solo la deposizione del Carabiniere De
Lullo, che ebbe ad effettuare il controllo, circa l’individuazione del Deon quale conducente del veicolo,
così incorrendo in un vizio di travisamento della prova.
Peraltro la deposizione del teste Terza trova conferma nel fatto che i Carabinieri operanti, intimato l’alt
e fermato il veicolo, richiedevano al Terza l’esibizione del documento di identità; nota in proposito la
difesa che, se non fosse stato lo stesso il conducente, i Carabinieri non avrebbero avuto alcuna ragione
di procedere alla sua identificazione.

sostenendo che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione si fondava

Per contro, continua il difensore, la deposizione del Carabiniere De Lullo è piena di contraddizioni circa
le modalità con cui si è proceduto al controllo dei due occupanti il veicolo, e dunque non è idonea a
fornire un quadro chiaro ed inconfutabile circa l’individuazione del conducente.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile nella misura in cui si fonda su censure di merito. In particolare il ricorrente,

diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito; operazione quest’ultima, come è noto, preclusa
in sede di legittimità qualora la sentenza impugnata si basi su argomentazioni logiche e non palesemente
contraddittorie.
Da questo punto di vista, peraltro, la sentenza in esame risulta non censurabile; difatti la stessa, seppure
sintetica, fornisce sufficiente motivazione sul punto indicando le ragioni dalla maggiore attendibilità
della deposizione del Carabiniere che procedette al controllo rispetto a quella del teste Terza.
In particolare, la Corte di appello ha spiegato come le dichiarazioni del De Lullo Biase — che ha
affermato di aver riconosciuto il Deon quale conducente dell’autoveicolo fermato e di averlo visto
scendere dal lato guida del furgone — non possano essere messe in discussione per tutta una serie di
ragioni dettagliatamente indicate. Il Deon, infatti, era persona conosciuta alle forze dell’ordine come si
evince dal certificato del casellario del medesimo. Inoltre il De Lullo ha dichiarato che, una volta giunto
presso l’abitazione del Deon, dopo aver inseguito il furgone, non solo ha visto il predetto uscire dal lato
di guida ma anche chiudere il veicolo con l’apposito telecomando legato alle chiavi.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2015.

tramite la deduzione di motivi di legittimità, cerca di ottenere una valutazione degli elementi di prova

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