Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4152 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4152 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIGLIA VINCENZO N. IL 09/11/1961
BARONE ANNA N. IL 05/11/19e1
avverso la sentenza n. 4498/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 31 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza
emessa il 30 gennaio 2012 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la
quale Capriglia Vincenzo e Barone Anna erano stati dichiarati colpevoli del reato continuato di
rapina aggravata e lesioni personali, commesso in Napoli il 2 ottobre 2011, ed erano stati
condannati, per la sola Barone con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, il Capriglia alla
pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e la barone alla pena di anni quattro di
per il Capriglia ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e per la Barone ad anni tre,
mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa..
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per
cassazione. Con il ricorso presentato nell’interesse del Capriglia si deduce la violazione di legge e il
vizio della motivazione con riferimento agli artt.62 bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso depositato nell’interesse della Barone si
deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt.624, 628 e 133 c.p., e , il travisamento della
prova, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata
qualificazione come furto aggravato della condotta della Barone, sorpresa a rovistare nel borsello
della persona offesa, priva di conoscenza perché intossicata da sostanze farmacologiche
asseritamente ingerite con la bevanda offertagli dal coimputato della ricorrente (pur in assenza di
indagini sulla natura dell’intossicazione e sul contenuto della bevanda), e in ordine al mancato
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al ricorso presentato nell’interesse del Capriglia, La Corte osserva che la sussistenza
di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008
n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28
maggio 1999 n.8668, Milenkovic), come nel caso del Capriglia i precedenti penali specifici.
Con il ricorso presentato nell’interesse della Barone si tende a sottoporre al giudizio di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che nel caso in esame ha ineccepibilmente

reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con le pene accessorie. La Corte territoriale riduceva la pena

osservato che la prova della responsabilità dell’imputata si desumeva, sulla base degli atti
nell’ambito del giudizio abbreviato, si desumeva dal rinvenimento nel borsello del Capriglia di due
flaconi di barbiturici con effetto sedativo, dall’indicazione da parte della persona offesa nel
Capriglia della persona che subito prima della perdita dei sensi gli aveva offerto una bevanda,
dall’immediatezza dell’impossessamento da parte degli imputati del contenuto de borsello e del
portafogli. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente
che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.
Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo
di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito,
ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso
esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U.
30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nei
confronti della Barone, la Corte osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass. Sez.Un. 25 febbraio 2010 n.10713, Contaldo).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.
P. Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

,

giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative,

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