Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41515 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41515 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLIO ANTONIO N. IL 01/07/1983
avverso la sentenza n. 1299/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 07/05/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non avendo il giudice valutato la
esclusiva responsabilità della vittima nel sinistro.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ed, inoltre, non sono
consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la
valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili
massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocuii, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito ha esplicitato in modo coerente il proprio convincimento,
richiamando gli esiti dell’istruttoria, evidenziando come il Pollio abbia impegnato
l’intersezione alla velocità di circa 120 k\h (superiore al limite di 90 consentiti per il
tipo di strada) ed, inoltre, non abbia ridotto la velocità in prossimità dell’incrocio.
Va ricordato sul punto, che questa Corte di legittimità ha statuito che “In tema di
colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un
incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia
sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza
ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto
di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai
pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri
1

1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermava la condanna di POLLIO Antonio
per il delitto di cui all’art. 589, c. Il, c.p. per omicidio colposo in danno di Colombo
Luigi, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in
Calvenzano e Treviglio, incidente del 21\9\2008, decesso del 15\12\2008).
All’imputato era stato addebitato che, percorrendo a bordo della sua auto Smart via
Calvenzano, in prossimità di un’intersezione, non moderava la velocità, così collidendo
con l’auto Fiat Punto condotta dalla vittima che non aveva rispettato l’obbligo di dare
la precedenza.

utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza” (Cass. Sez.

4,
Sentenza n. 24121 del 15/03/2011 Ud. (dep. 16/06/2011), Rv. 250702; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 40301 del 02/10/2007 Ud. (dep. 31/10/2007), Rv. 237782).

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014
Il Consigliere estensore

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

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