Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41512 del 18/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41512 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZZO GIOVANNA
avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Sezione VIII del Riesame il 4.5.2015;
letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita

la

relazione

fatta

dal

consigliere

Stefano

Mogi n i ;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Antioco Pintus, difensore di fiducia del ricorrente, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
Ritenuto in fatto

1. Giovanna Izzo ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale
il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello cautelare proposto dalla ricorrente, ha confermato
l’ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 26.2.2015, che ha rigettato
l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a lei
applicata in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 a lei contestato in riferimento a
plurime cessioni di eroina e alla detenzione a fini di spaccio di 25,199 grammi di eroina; reato
per il quale la ricorrente ha riportato in primo grado condanna alla pena di quattro anni di
reclusione, oltre alla multa.

Data Udienza: 18/09/2015

2. Izzo censura l’ordinanza impugnata deducendo:
a) violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione
in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna,
contenuta nei pressi del minimo edittale, e sono state concesse le attenuanti generiche;
b) violazione di legge e vizi di motivazione relativi alla mancata valutazione della non attualità
delle esigenze cautelari, anche in rapporto al tempo decorso dall’imposizione della misura;
c) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esclusiva adeguatezza della
misura custodiale attualmente applicata e al conseguente diniego della richiesta sostituzione di

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
In sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p., la motivazione del provvedimento che
dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di
coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni
che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972 del 7.12.1999, Alberti).
Peraltro l’ordinanza impugnata evidenzia mancanza grafica di motivazione circa
l’inadeguatezza degli arresti domiciliari a far fronte nel caso di specie alle esigenze cautelari,
valutazione che assume particolare pregnanza alla luce della novella recata dalla L. 47/2015.
Gli altri motivi di ricorso sono al contrario privi di pregio, poiché si rinviene nel provvedimento
impugnato una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici circa il permanere del
rischio di recidiva specifica nonostante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e
dall’applicazione della misura in atto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 18 ottobre 2015.

quella misura con gli arresti domiciliari.

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