Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41512 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41512 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ELVIRA N. IL 05/02/1971
SPINELLI ERSILIA N. IL 02/01/1960
avverso la sentenza n. 3271/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 07/05/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di SPINELLI
Elvira e SPINELLI Ersilia per il reato p. e p. dagli artt. 110-624-625 c.p.
Veniva confermata la pena irrogata in primo grado di anni 2 di reclusione ed € 200= di
multa.

3.
ricorstts
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, la 4, Corte territoriale ha valutato i plurimi precedenti, anche
specifici, gravanti su& imputate formulando una prognosi sfavorevole sul loro
comportamento futuro che inibiva sia il riconoscimento dell’attenuante che un più mite
trattamento sanzionatorio.
Va ricordato, peraltro, che la valutazione della sussistenza dei presupposti per
concedere le circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., nonché
per determinare il trattamento sanzionatorio, è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti
della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati, oltreurivi di
specificità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna d ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento, ciascuna, a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuna al versamento della somma di € 1.000= alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014
Il Consi ere estensore

2. Propongono ricorso per cassazione
imputatEdeducendo la carenza motivazionale
in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al complessivo
trattamento sanzionatorio.

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