Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 415 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 415 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATTI ANTONIO nato il 30/10/1966 a PORTO EMPEDOCLE

avverso l’ordinanza del 15/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato
le istanze di concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova e
della detenzione domiciliare, congiuntamente presentate da Patti Antonio.
Avverso tale ordinanza il Patti, a mezzo del proprio difensore, presenta
ricorso per Cassazione per violazione di legge, deducendo la non valutabilità, ai
fini del giudizio prognostico del condannato , dei precedenti penali e giudiziari, la

prospettata ai fini della risocializzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato correttamente ha valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge
penale e processuale, evidenziando in particolare i gravi e numerosi precedenti
penali, la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. e i procedimenti pendenti (anche con condanne a pene elevate non passate
in giudicato). Tali elementi hanno imposto di esprimere un giudizio
complessivamente negativo sulla sua personalità e l’impossibilità, allo stato, di
formulare un giudizio di affidabilità del soggetto e di possibilità di contenimento
della residua pericolosità sociale.
Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza ha
segnalato correttamente l’assoluta inidoneità delle misure alternative richiestat ad
assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie.
A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente si limita a formulare
rilievi di merito e ad evidenziare alcuni elementi a sé favorevoli (quali il corretto
comportamento carcerario e l’idoneità dell’attività lavorativa prescelta), senza
però riuscire a disarticolare le congrue argomentazioni contenute nel
provvedimento impugnato. Si dà atto, peraltro, della circostanza della
concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare dalla data del
18/04/2017 (vedi certificazione del D.A.P.).

L

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

2

correttezza della condotta carceraria e la serietà dell’attività lavorativa

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Als Esp to

Il Presidente
Angela Tardio

Il Consigliere estensore

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