Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 415 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 415 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA RAFFAELE N. IL 10/04/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
&a/aro
avverso ltor-dinanza n. 4858/2010 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
La persona offesa, De Rosa Raffaele , propone ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Varese, in data 24-5-11 .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613
co 1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le
Sezioni unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei
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parte “e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio,
ai sensi dell’ad 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura
speciale . Pertanto, la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè , per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità, si applica la regola dettata dall’art 613 cpp ,
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina,
rv 212077) .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma
dell’art 616 cpp
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13
Il
stensore
Il Prdin
confronti dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di