Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 415 del 17/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 415 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA RAFFAELE N. IL 10/04/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
&a/aro
avverso ltor-dinanza n. 4858/2010 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
La persona offesa, De Rosa Raffaele , propone ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Varese, in data 24-5-11 .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613
co 1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le
Sezioni unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei
//

parte “e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio,

ai sensi dell’ad 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura
speciale . Pertanto, la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè , per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità, si applica la regola dettata dall’art 613 cpp ,
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina,
rv 212077) .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma
dell’art 616 cpp
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13
Il

stensore

Il Prdin

confronti dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA