Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41482 del 10/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41482 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUK LAHOUCINE N. IL 06/08/1972
avverso la sentenza n. 4/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/07/2015

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti,
ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di reclusione a carico di Lahoucine Bouk,
imputato del reato di cui all’art. 527 cod.pen., per avere compiuto atti osceni in luogo pubblico,
nell’essersi denudato ed avere urinato nel Parco di Molinella in presenza di ragazzine minori degli
anni 18, ed alcune di esse minori degli anni 14„ invitandole, altresì, verso di lui, mentre si toccava

-che il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge in quanto lo
stesso è stato condannato dal Tribunale per un reato qualificato in modo differente rispetto a come
contestato nel capo di imputazione, cioè ex co. 2 art. 527 cod.pen.; peraltro la pena applicata è
eccessiva;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, contrariamente all’assunto posto a sostegno del primo motivo di annullamento, la
circostanza aggravante di cui al co. 2 dell’art. 527 cod.pen, risulta chiaramente contestata nel capo
di imputazione;

-che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 10/7/2015.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

le parti intime;

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