Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41482 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41482 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTANOVA VINCENZO N. IL 13/03/1957
avverso la sentenza n. 5576/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/04/2014

OSSERVA

2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non solo perché i
motivi e le istanze promosse non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
stimolanti una mera rilettura del merito della vicenda, ma anche ex articolo 613, co.
1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato proposto da un difensore (l’Avv. Corrado Sinatra)
non iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali ed al versamento della somma di 500= euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il Consigliere estensore

1. L’imputato PORTANOVA Vincenzo ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S. per
guida senza patente di una moto Honda 150 (acc. in Palermo il 7\5\2008).
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato chiedendo
l’assoluzione.

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