Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4148 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4148 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BULLIQI NEXIHMI N. IL 25/11/1964
avverso la sentenza n. 2484/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2.
Con sentenza in data 4 luglio 2012 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza
emessa il 31 ottobre 2009 dal Tribunale di Lecco, con la quale Bulliqi Nexihmi era stato dichiarato
colpevole del reato di ricettazione di un autocarro, accertato 16 novembre 2005, ed era stato
condannato, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena, interamente condonata, di anni uno,
mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite, ricorso per cassazione. Con il

qualificazione giuridica del fatto come furto secondo le indicazioni fornite dall’imputato in una
memoria successiva all’avviso ex art.415 bis c.p.p.; 2) la violazione degli artt.133 e 62 bis c.p. per
essere stata ritenuta congrua la pena determinata dal primo giudice, nonostante la minima intensità
del dolo e l’assenza di precedenti penali e nonostante il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di appello ha dato adeguato
conto della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che l’imputato si era
dichiarato autore del furto solo dopo che gli atti erano stati depositati ed aveva avuto modo di
apprendere il luogo di commissione della sottrazione dell’autocarro e che, comunque, la sua
versione dei fatti era lacunosa e interessata. Inoltre il semplice possesso ingiustificato di cose
sottratte, in assenza di altri elementi probatori ed in presenza di elementi favorevoli ad ipotesi
alternativa (come, ad esempio, il non indifferente lasso di tempo tra la sottrazione e l’accertamento
di tale possesso), più che indurre all’affermazione di colpevolezza a titolo di furto, consente la
configurazione del delitto di ricettazione (Cass. sez.V 20 gennaio 2010 n.19453, Calabrese; sez.II
13 maggio 1983 n.10417, De Risi; sez.I 29 ottobre 2004 n.46006, Di Berardino).
Quanto alla pena, la stessa è stata determinata nel minimo edittale e del tutto ingiustificate
appaiono sul punto le doglianze del ricorrente. Inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche perché, attesi i precedenti dattiloscopici dell’imputato che era stato denunciato per furto,
lo stato di incensuratezza doveva ritenersi solo formale. A questo riguardo la Corte osserva che il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché
la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688. Caridi; sez.VI 4
dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).

ricorso si deduce: 1) la violazione dell’art.192 c.p.p. e il vizio della motivazione circa la mancata

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che.
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.

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