Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4147 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4147 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO FRANCO N. IL 27/07/1971
AVILA ROSARIO N. IL 01/03/1958
avverso la sentenza n. 100299/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2
Con sentenza in data 31 ottobre 2012 il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria,
dichiarava Di Benedetto Franco e Avila Rosario colpevoli della contravvenzione di incauto acquisto
(art.712 c.p.), così qualificato il fatto originariamente ascritto come ricettazione accertato in Acate il
4 febbraio 2010, e li condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda ciascuno oltre al
pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente, separati ed identici
prescrizione del reato.
I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici e, comunque, manifestamente
infondati.
La motivazione della sentenza impugnata, scritta a mano, è leggibile essendo la grafia
dell’estensore sufficientemente chiara e non indecifrabile, come sostenuto dai ricorrenti.
Il reato contravvenzionale non è prescritto, non essendo decorso il termine massimo di
prescrizione di cinque anni alla data odierna né quello ordinario di quattro anni alla data della
sentenza impugnata. Peraltro l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precluderebbe la possibilità di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass.
Sez.Un.22 novembre 2000 n.32, De Luca; 27 giugno 2001 n.33542, Cavalera; 22 marzo 2005
n.23428, Bracale).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.
P. Q . M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

ricorsi per cassazione deducendo: 1) la nullità della sentenza, scritta a mano e illeggibile; 2) la

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