Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4147 del 15/11/2012

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4147 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) A.A.
avverso la sentenza n. 2626/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Efy› ,),.., beeo kb::22/e_
che ha concluso per …

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 7 giugno 2011 la corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza
emessa dal locale tribunale in data 30 aprile 2008iche ha condannato A.A. per il reato
di truffa aggravata, ritenendo in esso assorbito il reato di falso contestato al capo B) 1
concedeva all’imputato l’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 c.p. e per l’effetto rideterminava
la pena, confermando del resto l’impugnata sentenza.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, prigioniera di un pregiudizio di colpevolezza,
non ha tenuto in considerazione i motivi d’appello. In particolare la difesa aveva dedotto
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal maresciallo D’Ambrosio all’udienza
dibattimentale del 30 aprile 2008 perché frutto di testimonianza indiretta vietata dalla legge.
Il ricorso è inammissibile perché generico.
Rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto generico.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa.
Deve aggiungersi in ordine all’eccepita inutilizzabilità, ex art. 195 co 4 c.p.p., delle
dichiarazioni rese dal maresciallo D’Ambrosio, sentito dal primo giudice ex art. 507 c.p.p.,
eccezione non direttamente sollevata con i motivi d’appello, dove si è contestato il ricorso ai
poteri officiosi da parte del giudicante, che la norma richiamata non si applica ai colloqui tra
persone presenti estemporaneamente percepiti dagli operanti nel corso di un servizio di p.g.
Qualunque fosse la qualità riconducibile alle persone in tal modo ascoltate è certo infatti che i
commenti tra loro intercorsi non costituivano “dichiarazioni”, e quindi ben potevano formare
oggetto di testimonianza da parte degli operanti, trattandosi di mere circostanze del fatto
cadute sotto la percezione della polizia giudiziaria, non ostandovi ne’ il divieto di cui all’art. 162
c.p.p. nè quello di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4 (v. per tutte Sez. 5, 8 febbraio 2005,
Pagliuca, nonché, per l’inquadramento concettuale, Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio).

1

Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore deducendo vizio della motivazione.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di
1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 15.11.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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