Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41467 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41467 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORINO SALVATORE N. IL 13/02/1955
avverso la sentenza n. 1657/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/04/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo :
2.1. la violazione di legge per la inutilizzabilità delle intercettazioni, captate in un
diverso procedimento;
2.2. il difetto di motivazione in ordine alla condanna per l’intera quantità di droga
rinvenuta;
2.3. l’omessa qualificazione del fatto come di lieve entità, con conseguente
diminuzione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto alla al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato.
Invero, sebbene siano state utilizzate intercettazioni captate in un diverso processo,
ciò è consentito ai sensi dell’art. 270, co. 1, c.p.p., in quanto necessarie per
l’accertamento di un delitto per cui è consentito l’arresto in flagranza (nel caso di
specie l’art. 73 co. 1, T.U. 309\90).
3.2. Quanto alla affermazione della responsabilità per l’intero quantitativo di droga
sequestrato ai passeggeri dell’auto perquisita, sebbene la maggior parte della droga
sia stata rinvenuta indosso alla Romeo Maria, la sua riferibilità anche all’imputato la si
deduce dalle intercettazioni.
Le censure mosse sul punto alla sentenza non sono consentite nel giudizio di
legittimità, atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di
merito. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di
diritto: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono
le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98

ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Le censure esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto
(operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una
rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di
una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che
soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.3. Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui
al V comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a
pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente
infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
1

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di FIORINO
Salvatore per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per detenzione illecita ed il
trasporto di 101 gr. Di eroina (acc. in Dinami il 18\7\2001).

21 9 2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di circa
101 gr. di eroina, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di
minima offensività.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il Consigliere esten

I President K
,/”
(

all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta fosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.

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