Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41463 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41463 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIECO MARIA ADDOLORATA N. IL 10/10/1953
avverso la sentenza n.00/2011 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/04/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
Premesso che la sospensione della patente non è una pena accessoria, ma una
sanzione amministrativa, va ricordato il disposto di cui all’art. 222 C.d.S. il quale
prevede che se da una violazione delle norme codice derivino danni alle persone, il
giudice applica con la sentenza di condanna la sanzione amministrativa della
sospensione o della revoca della patente.
In particolare quando il fatto reato è un omicidio colposo, la sospensione è fino a
quattro anni. Tale sanzione è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 del codice di procedura penale.
Consegue da quanto detto che, nel caso di specie, la sospensione della patente è
obbligatoria e quindi correttamente il giudice di meritcerp irrogata.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna deligicorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna itricorrente al pagamento delle
spese Uhrocessuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il Consiglie e esten o e

1. L’imputatckGRIECO Maria Addolorata ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 589,
co. II, c.p. per omicidio colposo in danno di Porraro Michele (acc. in Avellino il
30\9\2011)Mrea applicazione della legge per essere stata applicata la pena
accessoria della sospensione della patente, nonostante il patteggiamento.

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