Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41460 del 10/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41460 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZI EUGENIO N. IL 18/02/1984
avverso la sentenza n. 2120/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/07/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Eugenio Manzi era stato
riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), di violazioni
alle normative in materia di edificazioni in c.a. ed antisismica, art. 181 co.
pena di mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa, con concessione del
beneficio ex art. 163 cod.pen. subordinato alla demolizione dell’opera
abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
-che il Manzi, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, con i
seguenti motivi:
-non sussiste prova alcuna che l’edificazione abusiva sia stata realizzata
dall’imputato;
-carenza di motivazione a riscontro della censura, sollevata con specifico
motivo di appello, in ordine all’eccepito difetto dell’elemento psicologico
del reato di violazione dei sigilli;
-omesso riscontro alla invocata concessione delle attenuanti generiche in
giudizio di prevalenza e alla eccessività del trattamento sanzionatorio
applicato;
-la Corte di merito avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione,
nonché la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena alla predetta demolizione;
-che tutti i motivi di annullamento sono manifestamente infondati;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta sussistenza
dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto;

1 bis d.Lvo 42/04, e 349 cpv cod.pen.; con condanna del prevenuto alla

-che la Corte distrettuale è pervenuta alla conferma del giudizio di
colpevolezza, già espresso dal Tribunale, a seguito di una rinnovata,
esaustiva e compiuta disamina degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria;
-che le censure sollevate con i primi due motivi di annullamento non
tendenti ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali, al
giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, del pari, del tutto destituite di fondamento sono da ritenere le
doglianze attinenti alle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria
del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha evidenziato che il
Tribunale ha concesso il beneficio ex art. 62 bis cod.pen. in giudizio di
equivalenza alla aggravante contestata, in dipendenza della rilevata
pervicacia dell’imputato nel perseverare nella condotta illecita intrapresa,
elemento, questo, ostativo ad un trattamento in melius; lo stesso
decidente ha mantenuto la pena, inflitta dal primo giudice, ritenendo la
stessa adeguata alla gravità dei fatti contestati;
-che manifestamente infondato è il quarto motivo di annullamento: l’art.
31, ultimo comma, d.P.R. 380/01, attribuisce al giudice penale che
pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in difetto di
permesso di costruire il potere-dovere di ordinare la demolizione delle
opere medesime; trattasi di atto dovuto che non si pone in alternativa
con l’ordine di demolizione, eventualmente già impartito dalla P.A.,
poiché, anzi, è finalizzato a rafforzare tale provvedimento ( ex multis Cass.
29/9/2005, Gambino ).
Inoltre, il giudice nel concedere il beneficio ex art. 163 cod.pen.
legittimamente può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle
conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell’opera
eseguita, proprio perché l’art. 165 cod.pen. prevede che la sospensione
della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze

possono trovare ingresso, in quanto sorretti da deduzioni fattuali,

dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il
manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato
edilizio dannosa per l’assetto del territorio ( ex multis Cass. 17/1/2003,
Guido ).
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/7/2015.

P. Q. M.

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