Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4146 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4146 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONESCU FELIX N. IL 23/07/1971
CONSTANTIN DOREL N. IL 04/06/1973
CONSTANTIN GABRIEL N. IL 11/05/1990
avverso la sentenza n. 3431/2012 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2_
Con sentenza in data 21 novembre 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Lucca applicava, su richiesta delle parti, ad Antonescu Felix, Constantin Dorel e Constantin
Gabriel la pena di anni due di reclusione ed euro 600.00 di multa ciascuno in ordine al reato di
rapina aggravata, commesso in Lucca il 1° agosto 2012, con le circostanze attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente. un unico per

sensi dell’art.129 c.p.p. perché “il . fatto commesso dagli imputati non è previsto dalla legge come
reato- .
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.
Il giudice di merito, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto
dell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.,
facendo riferimento in particolare alla denuncia della persona offesa e alle circostanze dell’arresto
nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre
1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a
chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento
probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo
motivazionale sul punto (Cass. sez. I 27 gennaio 1999, Forte; sez. Il 9 gennaio 1998 n.107,
Riflettore).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
tr%

cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA