Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41449 del 17/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 41449 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALARICO GIUSEPPE N. IL 11/05/1982
avverso l’ordinanza n. 2431/2013 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
18/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
19de/sentite le conclusioni del PG Dott. v .De 4iliffAihi,,,) 4, 4/.2/ itz

j,„„{,odaus

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/09/2014

Con ordinanza del 14 gennaio 2014, il Tribunale di Torino ha respinto
l’appello de libertate presentato nell’interesse di TALARICO Giuseppe avverso
l’ordinanza pronunciata dal locale Giudice per le indagini preliminari in data 28
novembre 2013 con la quale era stata respinta la richiesta revoca o sostituzione della
misura carceraria e di retrodatazione della custodia cautelare relativa alla ordinanza
applicativa della misura custodiale in riferimento ad altro provvedimento restrittivo,
relativo sempre ad illeciti connessi agli stupefacenti. Deducevano in particolare i
giudici del gravame la insussistenza dei presupposti per la applicazione della
disciplina di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in quanto all’atto della
emissione della prima ordinanza, relativa a procedimento diverso, anche se per fatti
connessi, non erano stati acquisiti elementi in ordine al reato oggetto della misura cui
si riferisce l’odierno incidente cautelare. Deducevano poi i giudici del gravame
cautelare la insussistenza dei presupposti per disporre la revoca o la sostituzione della
misu-ra, tenuto conto degli elementi di pericolosità sociale desumibili dai precedenti
gravi e specifici dell’imputato, che precludevano una fausta prognosi in tema di
recidiva.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, in punto di mancato
riconoscimento della retrodatazione della custodia cautelare, deduce che, al contrario,
elementi per la nuova contestazione erano desumibili dalle dichiarazioni rese da
Pellicani Antonella 1’8 gennaio 2012 e nei giorni successivi, e raccolte in un
procedimento relativo all’omicidio del marito, Tevere Pietro, e concernenti i fatti per
i quali l’indagato si trova in atto detenuto. Contesta pertanto l’affermazione dei
giudici a quibus secondo la quale tali elementi sarebbero stati raccolti solo dopo il
rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza ed in particolare il 14 aprile
2012, in ragione delle indagini esperite e raccolte nella annotazione conclusiva
depositata soltanto il 16 settembre 201. Si contesta poi la sussistenza di esigenze
cautelari in quanto l’imputato si trova detenuto per condotte temporalmente
sovrapponibili e avrebbe serbato condotta processuale positiva e avendo lavorato
presso una carrozzeria.
Successivamente, è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall’indagato, il
quale deduce la sopravvenuta carenza di interesse essendo stati concessi gli arresti
domiciliari. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. Non va disposto il pagamento di una somma
alla Cassa delle ammende considerato che la rinuncia è stata determinata dalla
sopravvenuta carenza di interesse.

P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014

f

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA