Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41431 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41431 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Paganella Alessandro nato a Bussolengo il
13/9/1970
avverso la ordinanza della Corte d’appello di Trieste del 5/12/2013
sentita la relazione del consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale per l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/12/2013 la Corte d’Appello di Trieste dichiarava
l’inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza del giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Trento del 17/7/2008, confermata
dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza del 14/10/2009, irrevocabile il
27/5/2010, con la quale Paganella Alessandro era stato condannato alla
pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i
reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 cod. pen. 12 d.l. n. 143 del 1991.

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Data Udienza: 16/09/2014

2.- Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il
difensore del Paganella, sollevando i seguenti motivi:
2.1. inosservanza o erronea applicazione di legge nonché mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 634 cod. proc. pen. Rileva,
al riguardo, che la Corte d’Appello ha illegittimamente valutato la portata,
per di più travisandola, delle nuove prove dedotte e la loro idoneità a

andavano esaminati in sede di giudizio di revisione. Evidenzia poi che le
nuove testimonianze assunte rappresentano una prova nuova avente ad
oggetto emergenze fattuali sopravvenute, sconosciute all’epoca di
celebrazione del giudizio e costituiscono elementi idonei e sufficienti a
consentire una verifica circa l’esito del giudizio.
2.2. inosservanza od erronea applicazione di legge nonché omessa
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 121 cod. proc. pen., per non essere stata valutata
la memoria difensiva.

3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio

dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Il ricorso merita accoglimento, per essere fondato il primo motivo

proposto. Deve, al riguardo, preliminarmente, evidenziarsi che, sulla base
del costante indirizzo di questa Corte, condiviso dal Collegio, la manifesta
infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l’inammissibilità,
può ravvisarsi solo nell’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo
fondamento a consentire una verifica dell’esito del giudizio; si tratta, quindi,
di un requisito intrinseco alla domanda in sé considerata, essendo invece
riservata alla fase di merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle
allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il
giudicato (sez. 1 n. 40815 del 14/10/2010, Rv. 248463; sez. 4 n. 18196 del
10/1/2013, Rv. 255222). In sostanza la delibazione preliminare di
ammissibilità deve arrestarsi all’obiettivo riscontro, nella richiesta di
revisione, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge
sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della

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dimostrare l’innocenza del condannato, non tenendo conto che tali aspetti

sentenza irrevocabile di cui si chiede la revisione.
Calando i principi sopra enunciati nella fattispecie concreta
sottoposta all’esame della Corte d’Appello di Trieste, deve rilevarsi che,
risulta travalicato il limite della manifesta infondatezza dell’istanza di
revisione, essendo stata in concreto valutata la portata delle nuove prove e
la loro idoneità a dimostrare l’innocenza del condannato. Ed inoltre, come
correttamente ha argomentato il Procuratore Generale, la motivazione

nuove dedotte, appare affetta da illogicità manifesta, laddove afferma che
vi potevano essere più skimmer, uno dei quali consegnato al Dissegna in
seguito all’intermediazione del Paganella; difatti tale ipotesi risulta
incompatibile con la ricostruzione del fatto emersa nel giudizio di merito,
nell’ambito del quale era stata accertata l’esistenza di un unico skimmer.
Il secondo motivo proposto resta assorbito nella decisione di
annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento della
prima doglianza.

5. Per le considerazioni fin qui esposte, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 634 comma 2 cod. proc. pen., alla
Corte d’Appello di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per
l’ulteriore corso.

Così deciso, il 16 settembre 2014

dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui considera ininfluenti le prove

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