Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4143 del 04/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4143 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIBERTI SALVATORE N. IL 25/03/1993
avverso l’ordinanza n. 3365/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f)Aieyk,u4
tThe ur
9-kg

e_LA.

Uditi djfénsor Avv.;

1^-eiL

rul.e_Lb

,ttA-uv

Data Udienza: 04/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma sezione per il riesame rigettava l’appello proposto dal
ricorrente avverso l’ordinanza del tribunale di Napoli aveva disposto lo
l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari applicata con ordinanza
genetica del 1 aprile 2014 con la misura della custodia in carcere. Il tribunale
riteneva grave la violazione dell’obbligo di non frequentare persone diverse da
quelle conviventi in quanto nel corso di un controllo l’indagato era stato

Giovanni.

2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore dell’ indagato deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente si doleva del fatto che l’ordinanza impugnata non analizzava, se
non con formule di stile, la gravità della violazione, nè individuava quale
sarebbe stata in concreto la condotta trasgressiva attribuibile all’indagato; non
veniva inoltre valutato che la persona presente al momento dell’accertamento
altri non era che il fratello del padre della convivente dell’ Aliberti.
Ci si doleva inoltre dell’assenza di motivazione sulla possibile adeguatezza
della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

In materia di aggravamento della misura cautelare conseguente alla

violazione elle prescrizioni imposte il collegio condivide l’orientamento della
Corte di cassazione secondo cui il giudice deve puntualmente valutare che la
trasgressione inerente alla misura già imposta risulti anche inconciliabile con le
finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché le mera violazione
dei medesimi non implica l’automatica applicazione di una misura più grave. A
tal fine non soltanto la violazione deve essere appurata con assoluta certezza,
trattandosi di circostanza comportante una sanzione processuale – com’è
l’aggravamento dello “status libertatis” dell’interessato – ma va anche valutata
nel suo valore sintomatico come idonea a preservare interessi processuali posti
in concreto pericolo dal comportamento tenuto dal soggetto (Cass. sez. . 1, n.
2027 del 28/03/1996, Rv. 204533)
I rigorosi parametri di valutazione indicati risultano pienamente rispettati dai
giudici di merito che hanno valutato la gravità della violazione.

2

sorpreso in compagnia di Cascarino Salvatore, fratello del latitante Cascarino

Il tribunale per il riesame a pag. 3 dell’ordinanza impugnata approvava il
percorso motivazionale del giudice per le indagini preliminari laddove aveva
rilevato come la violazione rilevata fosse inconciliabile con le finalità cautelari
riconosciute alla misura degli arresti, data la accertata frequentazione con un
pluripregiudicato già sottoposto a misura di prevenzione collegato con Cascarino
Giovanni, ovvero proprio il latitante che avrebbe subito lo sgarro per vendicare
il quale era stato consumato il reato di lesioni aggravate contestato all’ Aliberti.
Il tribunale ha tuttavia confermato la legittimità delle conclusioni del gip solo
dopo avere esaminato in punto di fatto e di diritto la correttezza

e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. In punto di perimetrazione
della’area di cognizione riservata alla Corte di legittimità, il collegio condivide
l’orientamento secondo cui le censure sull’apprezzamento dei singoli elementi
indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare
ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al
controllo dell’esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in
esame tutte le deduzioni dell’istante e la congruità logica del collegamento tra
le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale
da non consentire di ripercorrere l'”iter” logico seguito dal giudice di merito per
pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026,
Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).

3. Quanto alla dedotta assenza di motivazione sulla idoneità della misura degli
arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, il
collegio condivide l’orientamento della Cassazione secondo cui la previsione di
cui all’art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 16 D.L. 24 novembre
2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 – stabilendo che il giudice
nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione di mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di controllo – non introduce una misura
coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss cod. proc.
pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui
applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti dorniciliari e
subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento
elettronico (Cass., sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716; Cass. Sez. 2,.
n. 47413 del 29/10/2003 Rv. 227582).
L’applicazione del braccialetto elettronico dopo le modifiche introdotte dal d.l.
23 dicembre 2013, n. 146 si configura, peraltro, come modalità di controllo
3

dell’aggravamento. La motivazione appare completa, priva di fratture logiche

”ordinaria” della cautela domiciliare, che il giudice può evitare solo esponendo
le ragioni per le quali non la ritiene necessaria.
3.1. Può dunque essere affermato che gli arresti domiciliari domiciliare con il
controllo elettronico non configurano un nuovo tipo di cautela, ma esprimono
la modalità ordinaria di applicazione della cautela domiciliare. Tale misura
cautelare non si frappone nella scala della gravità tra l’arresto domiciliare
“semplice” e la custodia in carcere e non genera nessun onere di motivazione
aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare sia inidonea a

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova
ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2014

L’estensore

contenere le esigenze cautelari rilevate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA