Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41429 del 16/07/2014
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41429 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERGANTINO PIETRO N. IL 10/01/1964
MAGGIO SIMONE N. IL 20/01/1984
avverso l’ordinanza n. 14749/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 28/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. 10_,A ess C-“ÙID/41q eroe,’
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Uditi difensor Avv.;
cwiLege-uz..,
Data Udienza: 16/07/2014
Rilevato che è stata riscontrata una difformità tra il dispositivo dell’ordinanza
n.14749 /2013 trascritto nel ruolo dell’udienza del 28 gennaio 2014 della
settima sezione di questa Corte ed il dispositivo riportato nell’originale della
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma
di euro 1500,00 a favore della Cassa delle Ammende;
ritenuto che a tale difformità può rimediarsi con il procedimento di correzione
di cui all’art. 130 c.p.p.;
ritenuto,pertanto che il ruolo dell’udienza del 28 gennaio 2014 della settima
sezione della Cassazione deve essere corretto come da dispositivo;
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto
nel ruolo dell’udienza del 28 gennaio 2014 della 7° sezione penale della
Cassazione nel procedimento a carico di Bergantino Pietro e Maggio Simone,
nel senso che dove è scritto “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
di millecinquecento euro alla cassa delle ammende debba leggersi ed
intendersi “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di
euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende”.
Così eciso in Roma ,camera di consiglio del 16 luglio 2014
predetta ordinanza che dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti