Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41424 del 10/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41424 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARA CATERINA N. IL 18/03/1932
avverso la sentenza n. 4241/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/07/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
totale riforma del decisum di prime cure, con cui il Tribunale di Trapani
aveva assolto Caterina Mazzara dai reati ascrittile, attinenti a due episodi
di violazione dell’art. 137 co. 1 d.Lvo 152/06, ha dichiarato l’imputata
14/11/2008, per non avere effettuato i necessari lavori di
impermeabilizzazione di una vasca in cui faceva confluire le acque, a
seguito della molitura delle olive, provenienti dall’oleificio di sua
proprietà; ha dichiarato estinta per prescrizione l’altra violazione
contestata di avere effettuato, in difetto di autorizzazione, lo scarico dei
reflui provenienti dal predetto insediamento produttivo; ha condannato
la prevenuta alla pena di euro 3.000,00 di ammenda;
-che la difesa della Mazzara ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la prescrizione del reato per cui è condanna, col rilevare
l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel calcolare il periodo di
sospensione del termine prescrizionale determinata da impedimento del
difensore;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la correttezza del discorso giustificativo, svolto dal
decidente: infatti, in caso di adesione del difensore alla astensione
proclamata dalla classe forense la sospensione del termine prescrizionale
si deve computare in relazione all’intero rinvio accordato dal giudice di
merito ( Cass. S.U. 30/5/2013, n. 26711; Cass. S.U. 27/3/2014, n. 40187);
-che nella specie il processo ha subito rinvii per complessivi 530 giorni,
determinati dalla adesione del difensore alla astensione della classe
forense, così che il termine prescrizionale è andato a spirare in data
21/7/2014, successivamente alla gravata pronuncia;

responsabile del solo fatto contestato alla stessa, come accertato il

- che, pertanto, la censura sollevata non può trovare ingresso, in quanto
del tutto destituita di fondamento, anche perché nessuna ulteriore
doglianza viene mossa dalla difesa del prevenuto al decisum impugnato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/7/2015.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA