Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41423 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41423 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORIN MANUEL N. IL 29/10/1992
avverso l’ordinanza n. 326/2014 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
01/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 ->e–G-t
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Udit i difensor Avv.;

4/1

Data Udienza: 16/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe , il Tribunale del riesame di Venezia,
confermava l’ordinanza applicativa per Fiorin Manuel della custodia in
carcere emessa dal GIP del Tribunale di Padova per i reati di falso e

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Monica Violato,
difensore di fiducia di Fiorin, che chiede l’annullamento del provvedimento
impugnato , deducendo sia l’insussistenza della gravità indiziaria poiché
non vi è prova che gli oggetti sequestrati presso il domicilio dell’indagato
siano di provenienza delittuosa, sia la insussistenza delle esigenze cautelari
,anche in previsione di una possibile pena contenuta nei limiti della
sospensione condizionale, tenuto conto della incensuratezza dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 Le censure del ricorrente attingono , infatti, esclusivamente gli aspetti
valutativi di merito del provvedimento impugnato e tali elementi del
giudizio di merito non possono essere oggetto di rivalutazione nel giudizio di
legittimità.
2.2 Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle
argomentazioni sviluppate dal giudice di merito , nel rispetto delle norme
processuali e sostanziali . I vizi di motivazione ,ai sensi del disposto di cui
all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. , -mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione – devono risultare dal testo del provvedimento impugnato,
sicché dedurre tale vizio ,in sede di legittimità, comporta dimostrare che il
provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non
già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito
una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali
(Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

ricettazione

2.3 Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di fornire una
diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la
cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che
possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa
valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate
(Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi

inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
3.1 Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilito dal citato art.
94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così de iso i Roma camera di consiglio del 16 luglio 2014

dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

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