Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41416 del 19/09/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41416 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Veroni Paola, nata a Potenza Picena il 3/6/1965
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta da! consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 16/1/2014, la Corte di appello di Ancona, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, in data
20/10/2010, dichiarato prescritto il reato di lesioni personali sub B), riduceva
la pena inflitta a Veroni Paola per il reato di rapina impropria,
rideterminandola in anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed €.
373,00 di multa.
2.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo
Data Udienza: 19/09/2014
difensore di fiducia, sollevando diversi motivi di doglianza in ordine al
percorso argomentativo della sentenza impugnata; in particolare si duole
che la sentenza non abbia tenuto conto di osservazioni della difesa in ordine
alle modalità di svolgimento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità.
2.
Per quanto riguarda le questioni sollevate con le quali si deducono
vizi della motivazione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle
risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa
Corte di legittimità di muovere critiche, ne’ tantomeno di operare diverse
scelte di fatto. Le osservazioni della ricorrente non scalfiscono
l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta
illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente
denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità,
considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità,
risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa
Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
3.
È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va
necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti,
di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in
maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della
responsabilità dell’imputata per il reato di rapina impropria a lei contestato,
considerando pienamente affidabili le dichiarazioni della persona offesa,
Caioni Rita. Del resto non si può dubitare della sottrazione del telefono
cellulare, dal momento che il furto risulta ammesso dalla stessa imputata,
quanto alla violenza, risulta confermata dal certificato del Pronto soccorso.
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara a lei inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore, della Cassa delle ammende di una
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1.
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19/9/2014