Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41412 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41412 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• ANDRIULO Emiliano, nato a Francavilla Fontana il 21/12/1978
avverso la sentenza n. 1065/2013 in data 20/5/2013 della Corte di Appello di
Lecce
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pasquale FIMIANI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in
relazione ai reati di cui ai capi A e C perché l’azione penale non poteva essere
iniziata per mancanza di querela ed annullamento con rinvio per la
rideterminazione della pena quanto ai capi B e D. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/5/2013 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della
sentenza in data 11/10/2011 del Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di
Francavilla Fontana – ha ridotto la pena comminata all’imputato ANDRIULO
Emiliano ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 380,00, confermando nel resto la
sentenza appellata.
Il Giudice di prime cure aveva infatti ritenuto responsabile l’ANDRIULO dei reati
di tentata truffa aggravata (artt. 56, commi 1 e 2, 640, commi 1 e 3, 61 nn. 2 e
7 cod. pen.), di falso continuato ed aggravato (artt. 81, comma 2, 485, 493 bis,
61 n. 2, cod. pen.) e di truffa aggravata (artt. 640, commi 1 e 3, 61 n. 2 e 7,
cod. pen.) commessi nel settembre 2007 e nel giugno 2008 e, concesse

Data Udienza: 19/09/2014

all’imputato le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della
continuazione tra i reati allo stesso ascritti lo aveva condannato alla pena di anni
1 e mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. La pena
irrogata è stata condizionalmente sospesa.
In estrema sintesi si contesta all’imputato, quale titolare della “Andriulo Auto
Concessionaria” di avere in un caso tentato di ottenere ed in un secondo caso
effettivamente ottenuto due separati finanziamenti dalle società “Linea S.p.a.” e
“PRESTITEMPO Offerta Finanziaria del Gruppo Deutsche Bank” in relazione

BMW “Mini Cooper”) mediante artifizi e raggiri consistiti nella falsificazione e nel
successivo utilizzo della documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti
stessi apparentemente richiesti da TAURISANO Francesco e da GARGIULO
Rosalba.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente,
deducendo:
1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione agli articoli 336 e
337 cod. proc. pen. e 120 cod. pen. con riguardo agli originari capi A), B) e C)
della rubrica delle imputazioni.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che l’azione penale sarebbe improcedibile
per difetto di querela in quanto le persone offese, identificate nelle imputazioni in
TAURISANO Francesco e nella società finanziaria Linea S.p.a., non hanno sporto
la richiesta querela. Invero, sempre secondo il ricorrente, erroneamente furono
indicate nel capo di imputazione quali persone offese il predetto TAURISANO e la
dr.ssa Rosalba GARGIULO, mentre l’unico soggetto che avrebbe subito il danno
dalla contestata azione truffaldina sarebbe solo la società Linea S.p.a. che aveva
erogato il finanziamento. Peraltro la querela presentata dal TAURISANO sarebbe
irregolare in quanto presentata con modalità diverse da quelle richieste dall’art.
337 cod. proc. pen. e la Corte di Appello di Lecce avrebbe errato quando l’ha
ritenuta regolare solo per il fatto che proviene da una Pubblica Amministrazione
in quanto il codice di rito penale non prevede in tal caso alcuna deroga alle
regole ordinarie in materia.
2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione agli articoli 336 e
337 cod. proc. pen. e 120 cod. pen. con riguardo agli originari capi C) e D) della
rubrica delle imputazioni.
Anche in questo caso lamenta il ricorrente il difetto della condizione di
procedibilità in quanto la società che ebbe ad erogare il finanziamento

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rispettivamente agli acquisti di due autovetture (una Porsche Carrera ed una

(PRESTITEMPO Offerta finanziaria del gruppo Deutsche Bank) non ha mai sporto
querela.
3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 192 cod. proc.
pen. con riguardo agli originari capi A) e B) della rubrica delle imputazioni.
Lamenta, al riguardo, il ricorrente di essere stato a sua volta tratto in inganno in
quanto a lui si presentò effettivamente un soggetto qualificatosi come
TAURISANO Francesco allo scopo di sottoscrivere un atto di acquisto di
un’autovettura Porsche Carrera e, contemporaneamente, una richiesta di

avrebbe errato la Corte territoriale nel momento in cui ha sostenuto che deve
ritenersi, in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, che responsabile della
truffa sia proprio l’odierno imputato”. Lamenta, inoltre, il ricorrente che in atti
non vi è alcun elemento probatorio tale da ricondurre a lui l’attività di
falsificazione dei documenti contestata al capo B) delle imputazioni, ciò a seguito
di carenze investigative consistite sia nell’assenza di perizie calligrafiche sui
documenti in questione, sia nella mancata effettuazione di indagini finalizzate ad
individuare la persona che si presentò presso la concessionaria di esso
ANDRIULO qualificandosi come TAURISANO Francesco. In pratica, secondo il
ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. non avendo dato contezza nella motivazione della sentenza impugnata
dei criteri adottati ai fini della decisione e del perché le giustificazioni addotte
dall’imputato non appaiono credibili.
4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 192 cod. proc.
pen. con riguardo agli originari capi C) e D) della rubrica delle imputazioni.
La doglianza avanzata dal ricorrente rispecchia sostanzialmente le medesime
argomentazioni in punto di diritto già indicate al sopra indicato punto 3 e
ricollegate in questo caso ai fatti contestati ai capi C) e D) della rubrica delle
imputazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta
riguardando gistesséquestioni di diritto certamente assimilabili con riguardo al
lamentato difetto della condizione di procedibilità in relazione alle fattispecie
delittuose contestate all’imputato.
Va detto subito che quanto ai reati di tentata truffa di cui al capo A) e di truffa di
cui al capo C) della rubrica delle imputazioni risultano contestate in entrambi i
casi le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 nn. 2 e 7 cod. pen.

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finanziamento da inoltrarsi alla società “Linea S.p.a.” con la conseguenza che

La sussistenza di dette circostanze aggravanti non è stata esclusa né dal Giudice
di prime cure né dalla Corte territoriale, il che rende l’azione penale per tali reati
procedibile d’ufficio ex art. 640, ultimo comma, cod. pen. e, di conseguenza,
infondate le doglianze formulate sul punto dal ricorrente.
In ogni caso, deve anche essere evidenziato che le doglianze avanzate al
riguardo dal ricorrente circa il fatto che le parti legittimate alla presentazione
della querela per i reati di truffa sarebbero state esclusivamente le società
erogatrici i finanziamenti e non coloro la cui documentazione fu falsificata

il silenzio motivazionale riservato dai Giudici territoriali con riguardo alle predette
circostanze aggravanti equivalga ad un’implicita esclusione delle stesse.
Questa Corte Suprema ha, infatti, già avuto modo di precisare – e l’odierno
Collegio ne condivide l’assunto – proprio in un caso analogo a quelli che in
questa sede ci occupano di richiesta di finanziamento recante firma apocrifa di
persona ignara, da quel momento obbligata al pagamento delle rate, che anche
il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata
acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela (Cass. Sez. F, sent.
n. 33884 del 23/08/2012, dep. 05/09/2012, Rv. 253474; in tal senso anche Sez.
2, sent. n. 27571 del 21/05/2009, dep. 06/07/2009, Rv. 244665; Sez. 2, sent.
n. 12969 del 14/03/2007, dep. 29/03/2007, Rv. 236463).
Ai sensi dell’art. 122 cod. pen., poi, il reato commesso in danno di più persone è
punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, con la
conseguenza che le querele delle società finanziarie non erano necessarie nel
caso di specie per garantire la procedibilità delle truffe in esame anche qualora
non fossero state contestate o, comunque, fossero dai giudici di merito state
escluse le circostanze aggravanti.
Quanto, poi, ai reati di falso è assolutamente indubbio che le persone offese
sono proprio quelle la cui documentazione è stata falsificata cioè i querelanti
TAURISANO Francesco e GARGIULO Rosalba.
Quanto, poi, alle formalità della querela presentata dal TAURISANO, ritiene
l’odierno Collegio di condividere quanto al riguardo ritenuto dalla Corte
territoriale allorquando nella propria decisione, dopo avere evidenziato che
l’indicata querela, ancorché la relativa sottoscrizione sia priva di autenticazione,
proviene da persona certa (pubblico ufficiale individuabile in modo sicuro
attraverso i dati contenuti nel corpo dell’atto redatto su carta intestata del
Comune di Francavilla Fontana e della Polizia Municipale di cui l’autore si indica
dirigente ed è altresì dotata di numero di protocollo). La Corte territoriale ha,
infatti, richiamato nella propria decisione un precedente giurisprudenziale di

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sarebbero comunque infondate in punto di diritto qualora si voglia ipotizzare che

questa Corte Suprema in base al quale “in tema di querela, non è necessaria
l’autenticazione della sottoscrizione nell’ipotesi in cui la dichiarazione di querela
sia spedita a mezzo posta e provenga da un pubblico ufficiale, purché siano
chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del soggetto firmatario. (In
applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che non ricorresse la
necessità dell’autenticazione nel caso di querela, spedita a mezzo posta,
proveniente dal Sindaco e corredata da elementi sufficienti ad attestare la sicura
provenienza dell’atto, in quanto redatta e sottoscritta su carta intestata del

Sez. 5, sent. n. 4570 del 16/12/2003, dep. 05/02/2004, Rv. 228062).
Le doglianze del ricorrente sul punto sono quindi infondate.

2. Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso che pur essi
appaiono meritevoli di una trattazione congiunta.
La sentenza della Corte territoriale risulta congruamente motivata e va esente da
vizi di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà.
La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato con riguardo alla truffa ai danni di
Francesco TAURISANO e della società Linea S.p.a. una serie di elementi che
consentono di individuare con certezza nell’odierno ricorrente l’autore dell’azione
delittuosa considerando che lo stesso era il beneficiario ultimo della somma
mutuata, che lo stesso solo qualche giorno dopo il blocco della istruzione della
pratica di finanziamento e senza neppure tentare di dare esecuzione al
precedente contratto di vendita ha ceduto l’autovettura ad una terza persona
peraltro per una somma decisamente inferiore al prezzo asseritamente pattuito
con il “sedicente” TAURISANO, che il falso indirizzo indicato come luogo di
residenza del TAURISANO nella pratica di finanziamento coincide con l’ingresso
secondario di un esercizio commerciale (Caffeteria Andriulo) di proprietà proprio
dell’odierno ricorrente, che il ricorrente conosceva il TAURISANO e che quindi
non è pensabile che possa essere stato tratto a sua volta in inganno da una terza
persona a lui presentatasi con tale nome, che, infine, sempre l’ANDRIULO ha
avuto nella sua disponibilità in epoca precedente alla consumazione dei reati
proprio la patente originale (intestata a tale CAMPANINO Benedetto) utilizzata
per formare la copia della patente falsamente intestata al TAURISANO ed
allegata alla domanda di finanziamento.
Anche per quanto riguarda la vicenda della truffa ai danni di Rosalba GARGIULO
e della PRESTITEMPO la Corte territoriale ha segnalato una lunga serie di
elementi indiziari che consentono, anche in questo caso, di ricondurre all’odierno
ricorrente la paternità dell’azione delittuosa: ANDRIULO anche in questo caso era,

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Comune e contenente, altresì, sul primo foglio il numero di protocollo)” (Cass.

il beneficiario ultimo della somma mutuata; il reale proprietario dell’autovettura
non aveva mai conferito all’ANDRIULO l’incarico di vendere la stessa;
l’ANDRIULO ha curato l’intera pratica; anche in questo caso il falso indirizzo di
residenza della (apparente) richiedente il finanziamento era quello dell’ingresso
secondario della “Caffeteria Andriulo”; ANDRIULO ha ammesso di ben conoscere
la GARGIULO e, quindi, non può essere stato tratto in inganno da persona
presentatasi con il nome della stessa; ANDRIULO ha avuto nella sua disponibilità
in epoca precedente alla consumazione dei reati proprio la patente originale

patente falsamente intestata alla GARGIULO ed allegata alla domanda di
finanziamento.
A ciò si aggiunge che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta
in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche
dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen., lett. e),
di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato, infatti, inalterata la natura
del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità
e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta
giudice – della motivazione che nel caso di specie, come detto, appare
congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del
ricorrente.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Rima il giorno 19 settembre 2014.

(intestata a tale MARINOTTI Loredana) utilizzata per formare la copia della

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