Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4141 del 04/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4141 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNO ANGELO N. IL 27/01/1965
avverso l’ordinanza n. 882/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
08/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
~sentite le conclusioni del PG Dott. 6441-ic.c. Qee&le)
e
-e
e> r
6de. 1-1 0–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 8 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Torino respingeva la
richiesta d’appello avanzata da MANNA Angelo avverso le ordinanze in data 7 maggio 2014 e
15 luglio 2014 della Corte d’appello di Torino che avevano respinto l’istanza di sostituzione
della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione
della convivente, avanzata dal difensore di Manna Angelo, condannato dalla Corte d’appello di
Torino alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per rapina aggravata,. Si legge nel

ordinanze del giudice di secondo grado sul presupposto che la disposizione recentemente
introdotto dal decreto legge numero 92 del 2014, secondo cui la misura della custodia in
carcere non può trovare applicazione nel caso in cui il giudice ritiene che all’esito del giudizio la
pena detentiva da eseguire non sarà superiore ai tre anni, faceva riferimento alla pena
detentiva concretamente ancora da eseguire e non a quella irrogata in sentenza, come
erroneamente ritenuto dalla corte d’appello.
Il giudice del riesame rilevato che in sede di conversione del richiamato decreto-legge l’inciso
“pena detentiva da eseguire” era stata sostituito con quello “pena detentiva irrogata”, riteneva
che detta circostanza consentiva di interpretare in modo inequivoco la volontà del legislatore di
fare riferimento al trattamento sanzionatorio comminato in sede giudiziale e non a quello
residuo da scontare. Riteneva sussistenti le esigenze cautelare che considerata la gravità del
fatto e i precedenti penali potevano essere tutelate solo con la misura in atto
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo mancanza e palese illogicità della motivazione. Si
duole in particolare del fatto che i giudici del riesame non hanno valutato la possibilità di
applicare la misura del cosiddetto braccialetto elettronico
Il ricorso è fondato con riguardo alla ritenuta esclusiva idoneità della misura in atto a
fronteggiare le sussistenti esigenze cautelari affermata dal Tribunale senza alcuna valutazione
in ordine alla censura avanzata con i motivi d’appello con riguardo alla sollevata non
sporadicità dei controlli nel caso di arresti domiciliari attuati con l’applicazione del braccialetto
elettronico .
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deliberato in Roma il 4.12.2014

provvedimento impugnato che il difensore aveva proposto appello avverso le indicate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA