Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41409 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41409 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OFANTINO ALBERTO N. IL 18/10/1968
avverso la sentenza n. 843/2014 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
L’istituto del patteggiamento trova il proprio fondamento primario nella convergente richiesta
di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena
conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà
di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass.
VI, 21\4\2004, n. 18385).
Quanto alla sussistenza dell’aggravante, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa
Corte secondo cui “Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – sub
specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in
cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur
attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la
sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione
delittuosa con il successivo recupero del bene” (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10584
del 30/01/2014 Ud. (dep. 05/03/2014), Rv. 260204).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Co iglie ,é estens re

1. L’imputato OFANTINO Alberto ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena per artt. 624-625 c.p., per carenza di motivazione della medesima in
ordine al trattamento sanzionatorio ed all’omessa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625
n. 7 c.p. in quanto l’auto asportata era dotata di antifurto satellitare e, quindi, non esposta alla
pubblica fede.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA