Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41407 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41407 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROKTHI OREST N. IL 27/12/1988
avverso la sentenza n. 674/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. L’imputato TROKTHI Orest ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con cui è
stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624-625 c.p. (acc. in Pordenone
il 11\12\2012). Veniva anche confermata la pena di mesi 8 di reclusione ed € 300= di multa,
con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
In relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravanti contestate,
il giudice di merito ha osservato che dette attenuanti non potevano essere concesse con
giudizio di prevalenza e la pena ridotta, in considerazione delle modalità della condotta che
rendevano il giudizio di comparazione ed trattamento sanzionatorio adeguati al fatto
commesso.
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è incensurabile in
questa sede di legittimità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

c

2. L’imputato si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

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