Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41402 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41402 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLI PAOLO FRANCESCO N. IL 31/08/1974
avverso la sentenza n. 2236/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CASTELLI Paolo
Francesco per la contravvenzione di cui all’art. 186, lett. b), C.d.S. per guida in stato di
ebbrezza di un’auto Alfa Romeo 159, con tasso alcolernico rilevato di g\I 1,35; con l’aggravante
di avere provocato un incidente stradale (acc. in San Donato Milanese il 18\5\2011). Veniva
anche confermata la pena irrogata di giorni 20 di arresto ed C 5.000= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Quanto all’invocata sostituzione della pena, il ricorrente ritiene che il riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti abbia eliminato la ostatività dell’aggravante alla concessione
della sostituzione della pena.
Sul punto va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In
tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità quando sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se
la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti, perchè il
giudizio di comparizione tra le circostanze che conduce all’esclusione dell’operatività
dell’aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato
aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza, pur se
sfavorevoli per l’imputato” (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013 Ud.
(dep. 12/07/2013), Rv. 257742).
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto
alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

DEPOSITATA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità
ed il complessivo trattamento sanzionatorio.

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