Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41401 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41401 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO MASSIMO GIOVANNI N. IL 29/05/1971
avverso la sentenza n. 2990/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di RAIMONDO Massimo
Giovanni per il reato di cui furto pluriaggravato di energia mobile utile ad effettuare chiamate
internazionali; con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (acc. in Mascalucia ed
Aci S. Filippo fino al marzo 1998).

3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto alle doglienze relative all’affermazione di responsabilità, le censure formulate non
sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la
valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, in
quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa in modo
assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il
sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
5. Quanto alle censure attinenti al diniego delle attenuanti ed al complessivo trattamento
sanzionatorio, dette censure sono fondate su motivi non specifici.
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473). Inoltre il requisito della specificità consiste nella precisa
e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice
del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione
di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep.
03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep.
05/06/2007), Rv. 236689).

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione, sussistendo un ragionevole dubbio sulla sua
responsabilità; nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche e delle attenuanti di cui
all’art. 62 n. 1 e 4 c.p. ed al complessivo trattamento sanzionatorio; invocava, infine, la
intervenuta prescrizione del delitto.

6. Infine, quanto alla invocata prescrizione, va evidenziato che il fatto è stato (delitto a
consumazione prolungata) è stato commesso fino al marzo 1998. Pertanto il termine estintivo
del reato (anni 15, valutata, per il complesso delle aggravanti e la presenza della recidiva
reiterata, più favorevole la previgente disciplina dell’art. 157 c.p.) si maturava alla data del
marzo 2013, quindi successivamente alla pronuncia di appello (22\5\2012) e l’inammissibilità
del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

DEPOSITA TA

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità, a fronte del rilievo evidenziato dal giudice di merito della negativa personalità
criminale dell’imputato e della gravità del fatto, peraltro reiterato nel tempo.

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