Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4140 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4140 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
COZZOLINO CARMELO ROSARIO N. IL 21/01/1967
PRISCO FRANCESCO N. IL 23/01/1951
inoltre:
ASSITALIA S.P.A.
avverso la sentenza n. 1258/2008 TRIBUNALE di NOLA, del
15/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/matite le conclusioni del PG Dott. 6-A,
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A.52_

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 15.4.2014 dichiarava non doversi procedere nei confronti di COZZOLINO
Carmelo Rosario, PRISCO Francesco e DE SIMONE Salvatore in ordine ai reati loro ascritti,
diversamente qualificato ai sensi dell’articolo 648 comma due codice penale il reato di
ricettazione di cui al capo C) per essere estinti per intervenuta prescrizione.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la corte d’appello di Napoli deducendo

ricettazione considerato che l’ ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648 codice penale
non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale che
non incide sui termini di prescrizione, ai sensi della Novella di cui alla legge numero 251/2005,
e dovendosi comunque tener conto dei termini di sospensione del dibattimento.
Il ricorso é inammissibile per carenza di interesse essendo stato redatto il 28 maggio 2014
quando erano già decorsi i termini di prescrizione del reato nella forma non attenuata, tenuto
conto anche dei termini di sospensione pari a mesi 3 e gg. 20. Il reato risulta commesso il
23.1.2004 ne consegue che alla data del ricorso (28.5.2014) il reato era già estinto perché,
anche tenuto conto delle sospensioni, pari a gg. 60, era già maturato il termine decennale di
prescrizione che scadeva il 13.5.2014. Nulla per le spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Nulla per le spese sostenute dalla
parte civile.
Così deliberato in Roma il 4.12.2014

erronea violazione di legge. Lamenta la declaratoria di prescrizione con riguardo al reato di

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