Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 414 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 414 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA CONSIGLIO N. IL 27/12/1982
avverso la sentenza n. 1786/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

4.

OSSERVA
Casamonica Consiglio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 26-11-12, che ha confermato, in punto di responsabilità
, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il
reato di cui all’art 322 cp .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito all’idoneità ad integrare gli
dell’imputato, che versava in stato di agitazione e tenne un atteggiamento definito
dallo stesso giudice di merito istrionico . Si censura poi il giudizio di equivalenza
delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come si sia trattato di una chiara e ripetuta offerta di una
consistente somma di denaro, accompagnata da strumentali richieste di indulgenza
, con condotta reiterata , nonostante gli ammonimenti dei militari.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al giudizio di valenza sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai connotati
oggettivi dell’episodio e agli elementi circostanziali.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

estremi del reato contestato dell’offerta delle banconote ai militari da parte

sorn òrna di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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