Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41395 del 16/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 41395 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Bretti Massimiliano nato ad Ivrea il 25/9/1970
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;
uditi per l’imputato

l’avv. Antonio Isoldi, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, in data 13/1/2014, la Corte d’appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza del giudice per l’udienza perlinare del Tribunale di Torino,
riduceva la pena inflitta a Bretti Massimiliano ad anni uno mesi cinque di
reclusione ed C 500,00 di multa per i reati allo stesso ascritti di cui agli artt. 1)
628 commi 1 e 3 bis n. 1 cod. pen. 2) 614 commi 1 e 4 cod. pen. 3) 635 commi 1
e 2 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. 4) 612 cpv. cod. pen. 5) 4 legge n. 110 del 1975.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto di appello
proposto dall’imputato in punto di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo

4

Data Udienza: 16/09/2014

< 1), di assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di rapina, di assoluzione dal reato allo stesso ascritto al capo 5). 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame: 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 responsabilità per il reato di rapina aggravata, dovendo il fatto essere inquadrato nell'ambito della violenza privata per difetto dell'elemento costitutivo dell rapina costituito dal conseguimento di un ingiusto profitto. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato assorbimento del reato di violazione di domicilio nella circostanza aggravante specifica di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. 2.3. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondate tutte le doglianze proposte. Difatti vengono riprodotti pedissequamente tutti gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Specificamente, quanto alla configurabilità del delitto di rapina aggravata con riferimento a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, la Corte territoriale si è rifatta al costante orientamento di questa Corte di legittimità, condiviso dal Collegio, in base al quale nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata, come avvenuto nel caso di specie, impossessandosi con violenza e minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (sez. 2 n. 12800 del 6/3/2009, Rv. 243953; sez. 2 n. 49265 del 7/12/2012, Rv. 253848). Correttamente, poi, è stato escluso un rapporto di specialità fra la circostanza aggravante prevista nell'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., che i comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla conferma della penale .. I prevede, appunto, un aggravamento per il reato di rapina quando lo stesso è commesso in uno dei luoghi indicati dall'art. 624 bis cod. pen., ed il reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614 cod. pen., che sanziona la condotta di colui che si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha diritto di escluderlo ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno o ancora si trattiene negli stessi luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo; difatti, come bene osserva il un assorbimento del reato di cui all'art. 614 cod. pen. in quello di rapina aggravata solo quando la violazione di domicilio sia stata posta in essere esclusivamente al fine di commettere la rapina e per il tempo strettamente necessario a realizzarla; viceversa, nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato atto, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, che la violazione di domicilio ha preceduto l'impossessamento del bene altrui e si è prolungata oltre attraverso la commissione degli ulteriori reati di minacce ed ingiurie. Quanto, infine, alla ritenuta integrazione anche del delitto di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, la Corte territoriale ha bene evidenziato la piena consapevolezza dell'imputato della presenza di una pluralità di oggetti atti ad offendere all'interno della sua autovettura, oggetti, quindi, portati in luogo pubblico senza giustificato motivo. 4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di giudice di merito, le due ipotesi possono senz'altro concorrere, potendo ipotizzarsi una somma che si stima equo determinare in C 1.000,00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 settembre 2014 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA