Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41395 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41395 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCADIPANE SALVATORE N. IL 21/09/1983
avverso la sentenza n. 173/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ARCADIPANE
Salvatore per il delitto di cui all’art. art. 95 d.P.R. 115 del 2002 per avere falsamente
dichiarato, ai fini dell’ottenimento del gratuito patrocino, di avere un reddito inferiore al limite
di legge (acc. in Caltanissetta il 28\12\2010). Veniva confermata altresì la pena di mesi 8 e gg.
10 di reclusione ed € 220= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Il giudice di merito ha rilevato come l’imputato, indipendentemente dal possesso dei modelli
CUD, non poteva ignorare l’entità delle retribuzioni personalmente percepite e superiori di oltre
6.000,00= euro rispetto al limite di legge consentito per l’ottenimento del beneficio.
Le censure formulate sul punto non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 3015
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione
alla affermazione della penale responsabilità in quanto al momento della dichiarazione non era
in possesso di tutti i modelli CUD riguardanti la sua situazione patrimoniale.

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