Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41394 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41394 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KERCUKU DORIAN N. IL 17/12/1987
avverso la sentenza n. 20262/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
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Data Udienza: 13/05/2015
OSSERVA
1. L’imputato KERCUKU Dorian, a mezzo del suo difensore, in data 7\2\2014
propone appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S.
(acc. in Martinsicuro -TE- il 2\8\2012)
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro GO -0- CrfilTérd-C) a titolo di
sanzione pecuniaria.
Ct
J.ge_Pct G9
P.Q.M.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consigliere esten re
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Tiziano Rossoli) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.