Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41393 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41393 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BLASI CARLO N. IL 21/04/1987
avverso la sentenza n. 2494/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007,
n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
3. Quanto al trattamento sanzionatorio, nella giurisprudenza di questa Corte si è
ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 ss.
c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato,
cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e
la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione della
sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di
pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente),
dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass.
VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in
ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo

1. L’imputato DI BLASI CARLO ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 624-625 c.p. e art. 56-55
d.lgs. 231 del 2007 (acc. in Palermo il 11\11\2011), deducendo carenza di motivazione della
medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129
c.p.p. ed al trattamento sanzionatorio.

ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

Il Consi iere’estens

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA