Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41392 del 13/05/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41392 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINXZA
sul ricorso proposto da:
SANTANGELO SALVATORE GIUSEPPE N. IL 15/07/1965
avverso la sentenza n. 6570/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 13/05/2015
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 28\3\2014 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di
condanna a carico di SANTANGELO Salvatore Giuseppe per il reato di cui all’art. 187 C.d.S.
per essersi posto alla guida di un motoveicolo in stato di alterazione dovuto all’uso di
stupefacenti (acc. in Pero —MI- il 26\12\2009).
3. La censura formulata non si palesa manifestamente infondata, laddove viene ritenuto in
sentenza sintomo di un’attualità dell’alterazione psicofisica, in assenza di altri elementi
indizianti, l’incidente occorso all’imputato, che poteva ben essere stato determinato da una
mera disattenzione alla guida.
Ciò detto, la sentenza deve essere annullata per intervenuta prescrizione maturatasi il
26\12\2014. Invero la non manifesta infondatezza del ricorso consente di rilevare in questa
sede di la intervenuta estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio
prescrizione.
Roma, 13 maggio 2015
Il Cons lier est
dot Fa
la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
chiedendone l’annullamento il vizio di motivazione in ordine alla affermata penale
responsabilità del Santangelo.