Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41391 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41391 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO GIUSEPPE N. IL 10/05/1967
avverso la sentenza n. 2700/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione; nonché la erronea indicazione della pena in
anni due di reclusione, invece che anni uno e mesi quattro.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto connotate
da assoluta genericità ed, inoltre, perché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto,
nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in
quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa in modo
assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il
sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
D’altronde, la Corte di merito ha esplicitato in modo coerente il proprio convincimento,
richiamando gli esiti dell’istruttoria, evidenziando come l’incidente sia stato determinato, in
modo assorbente, dalla velocità di guida assolutamente imprudente tenuta dall’imputato.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, pertanto, esprimono solo un dissenso rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed
invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
4. Quanto all’entità della pena, nel dispositivo letto in udienza dalla Corte di Appello, essa
risulta determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione. Tale indicazione è contenuta
anche nella motivazione del provvedimento ove viene esplicitato il calcolo della sanzione.
Per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza-documento, la pena è stata indicata
in anni due di reclusione. Provvederà, pertanto, la corte di merito a correggere l’errore.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniari
1

1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermava la condanna di DE GLIGLIO Giuseppe per il
delitto di cui all’art. 589, c. II, c.p. per omicidio colposo in danno di Claudi Gennaro e lesioni in
danno di altri utenti della strada; ciò con violazione delle norme sulla circolazione stradale
(acc. Bari-Torre del Mare il 14\5\2006). All’imputato era stato addebitato che, percorrendo una
strada statale Bari-Brindisi alla guida di un’auto Audi RS\6, tenendo una velocità prossima ai
210 k\h in ora notturna e senza rispettare la distanza di sicurezza, aveva determinato una
serie di violenti tamponamenti che avevano provocato la morte e le plurime lesioni sopra
indicate degli occupanti di altri veicoli.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per la correzione dell’errore
materiale denunciato dal ricorrente.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

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