Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41390 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41390 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICCICHE’ FRANCESCO N. IL 20/04/1974
avverso la sentenza n. 2028/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
I. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MICCICHE’ Francesco per il
delitto di cui all’art. 186 comma 7° C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sul
tasso alcolemico (acc. in Siracusa il 24\1\2009).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero nessuna violazione del principio di correlazione si è maturata, in quanto il nucleo
essenziale dell’accusa è rimasto intatto (il rifiuto all’accertamento), opposto sia alla Polizia che
ai Carabinieri, chiamati in ausilio dei primi, in quanto la pattuglia della Polizia non aveva la
disponibilità dell’etilometro.
Il ricorrente pretende, inoltre, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle
invocate attenuanti in ragione dei precedenti specifici gravanti su di lui.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione delle
attenuanti generiche e della sospensione condizionale, che le censure del ricorrente non
valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consiglie e esten re

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della legge ed
in particolare dell’art. 521 c.p.p., per violazione del principio di correlazione, in quanto il rifiuto
in sentenza era stato ritenuto opposto ai Carabinieri e non alla Polizia, come indicato nel capo
di imputazione; inoltre, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

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