Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4139 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4139 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPORI GIACOMO N. IL 03/10/1953
avverso l’ordinanza n. 2135/2014 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
12/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/ssgAite le conclusioni del PG Dott. t;”e4 o

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Data Udienza: 04/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione CHIAPPORI Giacomo avverso l’ordinanza emessa in data 12 agosto
2014 dal giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia con la quale veniva
rigettata la dichiarazione di ricusazione nei confronti del perito d’ufficio nominato.
Il ricorso è fondato.
Con riguardo al primo motivo, di carattere assorbente, il collegio non può che fare proprie le

risulti versare in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto all’incarico conferito di
perito d’ufficio, considerato che egli è il soggetto che nella qualità di Direttore dell’Unità
Operativa Laboratorio dell’ARPAL-Dipartimento di Imperia ha sottoscritto le analisi delle acque
e del rapporto finale delle prove che hanno dato origine all’attività di indagine nei confronti
dell’imputato. Non può che rilevarsi che nessunq argomentazione- quale ad esempio quella che
vorrebbe una sottoscrizione meramente meccanica o quella che inerisce all’effettiva
conoscenza da parte del perito ricusato dei contenuti dell’analisi sottoscritta – può
artificiosamente immutare tale dato di realtà in sé inequivoco ed insormontabile considerato
che con la sottoscrizione in questione il tecnico si è assunto la paternità di un atto investigativo
della cui congruità egli sarebbe chiamato a giudicare con l’incarico peritale in argomento.
Sussiste pertanto una palese violazione dell’articolo 36 comma uno codice procedura penale
con conseguente violazione di legge da parte dell’ordinanza impugnata che ha rigettato la
legittima richiesta di ricusazione proposta.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti
al tribunale di Imperia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di
Imperia. Così deliberato in Roma il 4.12.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Preside
iro PE

osservazioni del Procuratore Generale che ha rilevato come il nominato perito dottor Legnani

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