Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41389 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41389 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALINARO IVAN GIOVANNI N. IL 12/09/1976
avverso la sentenza n. 532/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di SALINARO Ivan
Giovanni per il delitto di cui agli artt. 56-624-625 n. 4 e 8 bis c.p. per il tentativo di furto con
destrezza di un I-Pod ed altro prelevati da una borsa di un passeggero a bordo di un treno
(acc. in Milano il 22\11\2012).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistere l’aggravante nel fatto che
l’imputato aveva tentato di impossessato del contenuto della borsa, con abilità e senza farsene
accorgere a bordo di un vagone del treno, dal che la sussistenza dell’ulteriore aggravante di cui
al nr. 8 bis.
Questa Corte ha più volte ribadito che “Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante
della destrezza nel furto non si richiede l’uso di un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che
si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la
normale vigilanza dell’uomo medio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud.
(dep. 01/10/2007) , imp. Alia,Rv. 237285; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16276 del 16/03/2010
Ud. (dep. 26/04/2010), imp. Carelli, Rv. 247262).
Per quanto detto, la doglianza è manifestamente infondata.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione
alle riconosciute aggravanti.

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