Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41388 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41388 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAHRI MOHAMED N. IL 20/02/1981
avverso la sentenza n. 328/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 31\1\2013 il Tribunale di Lagonegro condannava ZAHRI Mohamed per il
reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115 del 2002 per la falsità nella dichiarazione reddituale
finalizzata all’ottenimento del beneficio del gratuito patrocinio (acc. in Lagonegro il 3\4\2007).
Con ordinanza del 16\1\2014 la Corte di Appello di Potenza dichiarava la inammissibilità
dell’impugnazione per assenza di specificità.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va infatti riconosciuto che ha colto nel segno la Corte di appello quando ha rilevato la assoluta
assenza di specificità dei motivi di impugnazione.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che “Per l’appello, come
per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591
comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di
genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il
«punto» che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con
puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di
dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il
giudice del gravame” (Cass. VI, sent. 13261 del 25-3-2003 (ud. 6-2-2003), Valle, rv. 227195).
Tale onere di specificità nei motivi di appello non è stato soddisfatto dal Zahri (gravato da
recidiva reiterata specifica), in quanto a fronte dell’evidenza probatoria indicata in sentenza,
l’imputato si è limitato a lamentare la erronea interpretazione delle norme e la mancata
concessione della sospensione condizionale, nessuna censura è stata formulata in relazione alle
preminenti argomentazioni del giudice di merito.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè
(trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

DEPOSITAT A

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la erronea
applicazione della legge, essendo i motivi proposti sufficientemente specifici ed avendo confuso
la corte di merito la sintesi con la assenza di specificità.

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