Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41386 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41386 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBO FRANCESCA N. IL 09/07/1980
avverso la sentenza n. 1198/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata lamentando :
– la erronea applicazione della legge per non avere il giudice di merito ritenuto la desistenza
dall’azione delittuosa;
– la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione
della recidiva;
– il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
Con memoria del 7\5\2015, il difensore ha ribadito i motivi di censura.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Quanto alla invocata desistenza, correttamente il giudice di merito la esclusa, considerato che
la progressione criminosa era giunta fino alla forzatura del blocchetto di accensione dell’auto e
l’interruzione della condotta era stata determinata dal sopraggiungere del figlio della vittima.
In ordine all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., considerato che l’obiettivo dell’azione
criminosa era la asportazione di un’auto (non della torcia elettrica presente nel veicolo),
coerentemente è stata negata la sussistenza della attenuante che presuppone la presenza di
un danno (potenziale nel delitto tentato) di rilevanza minima, non ricorrente nel caso in
esame.
Infine, quanto alla recidiva, la presenza di plurimi precedenti penali ha giustificato la
valutazione di una manifestazione di più accentuata pericolosità dell’imputata, ostativa al
riconoscimento di benefici e di un più mite trattamento sanzionatorio.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 13 maggio 2015

DEPOSITATA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di COLOMBO
Francesca per il delitto p. e p. dagli artt. 56-624-625 c.p. (acc. in Solbiate Olona il
16\11\2006). Veniva anche confermata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 140 di
multa, con la contestata recidiva.

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