Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41384 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41384 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO UMBERTO N. IL 20/11/1988
avverso la sentenza n. 4338/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MILAZZO UMBERTO per il
delitto di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. in Palermo il 18\2\2007). Veniva confermata anche la
pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 400= di multa, con le attenuanti generiche
equivalenti alla aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del giudizio di comparazione dell’attenuante
con la recidiva.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha
statuito che “Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della
equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena
irrogata in concreto” (Cass. I, 15542\01, Pelini).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere il
ricorrente meritevole della prevalenza delle attenuanti, in ragione dei plurimi precedenti penali
specifici che non consentivano una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della prevalenza, che le
censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Quanto alla invocata prescrizione, va evidenziato che il fatto è stato commesso in data
18\2\2007. Pertanto il termine estintivo del reato (anni 7 e mesi 6) si maturava alla data del
18\8\2014, quindi successivamente alla pronuncia di appello e l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato
maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32
del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del
20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Co igli e est so

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle
aggravanti.
Con missiva del 2\2\2015, il ricorrente ha chiesto dichiararsi prescritto il reato.

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