Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41383 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41383 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO FRANCESCO N. IL 18/06/1986
LF COSTRUZIONI S.R.L.
avverso la sentenza n. 220/2012 GIP TRIBUNALE di GELA, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

2. I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi
manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007,
n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., invocando peraltro una
rilettura nel merito della vicenda per la quale è stata concordata la pena.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (nnillecinquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Co iglier //sten or

1. L’imputato LOMBARDO Francesco e la s.r.l. LF Costruzioni ricorrono per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui
all’art. 590, co. 3 0 , c.p. per lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore Voddo Francesco
(acc. in Gela il 16\5\2011), deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p., sia con
riferimento alla responsabilità penale del Lombardo che in ordine alla responsabilità
amministrativa della società.

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