Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41382 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41382 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUGLITA MOHAMED N. IL 26/09/1981
avverso la sentenza n. 4770/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di BOUGLITA
Mohamed per il delitto di cui all’art. art. 56-624 bis- 625 c.p. per tentato furto in abitazione
(acc. in Alcamo il 2\7\2013). Veniva confermata altresì la pena di anni uno di reclusione ed C
300= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine alla prima censura, va rilevato che l’imputato ha reso confessione e che per fare
accesso all’abitazione aveva divelto due serrande ed aveva poi rovistato nei cassetti.
Le censure formulate sul punto non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Quanto alle doglianze sulla misura della pena, le doglienze avenzate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha valutato negativamente il comportamento
dell’imputato, già gravato da precedenti penali specifici, circostanza questa idonea a
dimostrare una sensibile propensione a delinquere che lo rendeva immeritevole di un
trattamento sanzionatorio più mite.
Peraltro, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se
abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel
caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis
, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 3015
e esten

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione
alla affermazione della penale responsabilità (il mero ingresso in una abitazione non è segno
univoco dell’intenzione di consumare un furto) ed in ordine ai criteri di cui all’art. 133 c.p. per
la quantificazione della pena.

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