Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41381 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41381 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPESTRO COSIMO N. IL 07/08/1959
LUTAJ ERVIS N. IL 15/10/1984
avverso la sentenza n. 6003/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 13/05/2015
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CAPESTRO COSIMO
e LUTAJ ERVIS per la commissione di plurimi reati di cui all’art. 624-625 c.p.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Il Lutaj ha rinunciato al ricorso con missiva del 12\11\2014.
Quanto al Capestro, le censure formulate in ordine al giudizio di comparazione (equivalenza) e
l’aumento per la continuazione, sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 ,
c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Con ampia ed esaustiva motivazione la corte di merito ha valutato che l’imputato non potesse
beneficiare della prevalenza delle attenuanti e di un più mite trattamento sanzionatorio
considerata la pericolosità sociale emergente dalla pluralità e gravità dei fatti commessi e dai
plurimi precedenti penali.
La coerenza e logicità della motivazione della sentenza sul punto la rendono incensurabile in
questa sede di legittimità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
DEPOSITATA
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo la violazione di legge ed il difetto
di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.