Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41380 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41380 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSTO ALESSANDRO N. IL 30/03/1984
avverso la sentenza n. 935/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ESPOSITO
Alessandro per il delitto p. e p. dall’art. 624 c.p. per il furto di un portafoglio e telefono
cellulare dall’interno di uno spogliatoio di una palestra (acc. in Ascoli Piceno il 7\11\2008).
Veniva anche confermata la pena di mesi 10 di reclusione ed € 200 di multa, con la contestata
recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
In ordine all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., considerata l’asportazione di un portafoglio e
di un telefono cellulare, coerentemente è stata negata la sussistenza della attenuante che
presuppone la presenza di un danno di rilevanza minima, non ricorrente nel caso in esame.
Quanto all’attenuante di cui al n. 6 dell’art. 62 c.p., la stessa deve essere il frutto di un
comportamento riparatorio dell’imputato, che non è di certo integrato dalla mera restituzione
del maltolto in seguito all’arresto in flagranza.
Infine il complessivo trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva, diniego delle
generiche e quantificazione della pena) è stato in modo coerente determinato in ragione della
pericolosità sociale dell’imputato emergente dai plurimi precedenti, anche specifici.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 13 maggio 2015
Il Consfglier estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando il difetto di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6
c.p.

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