Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4138 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4138 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAUSHI EUGEN N. IL 24/10/1984
avverso la sentenza n. 10564/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sérete le conclusioni del PG Dott. F -fuz>./1-,eA—e-

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625-ter cod.proc. pen, nell’interesse
di CAUSHI, depositata presso il Tribunale di Milano in data 7.7.2014 il difensore e procuratore
speciale avv. Eleonora Bergamini sollecitava la revoca della sentenza di condanna alla pena di
mesi 9 di recl. ed C 200,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25.2.2013
divenuta irrevocabile il 12 luglio 2013 per mancata impugnazione.

1. violazione dell’articolo 6 CEDU in quanto il ricorrente è stato giudicato in contumacia
senza mai avere avuto conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti in
violazione dei principi del giusto processo;
2. violazione della direttiva europea numero 2010/64UE sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione degli atti dei procedimenti penali recepita in Italia dal decreto legislativo 4
marzo 2014 numero 32 con riguardo alla dichiarazione di elezione di domicilio;
3. violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli
articoli 648 codice penale e mancata assunzione di una prova decisiva

Il ricorso è inammissibile.
Come indicato da questa Corte, pronunciatasi a SSUU con sentenza n. 36848 del 2014,
l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai
procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod.
proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. E’ stato sottolineato come per i
processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antecedentemente alla entrata in vigore della
legge n. 67 del 2014 non può profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna
questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime
contumaciale o secondo quello della assenza, come anteriormente disciplinati, non potrebbero
risentire del jus superveniens, che si riferisce esplicitamente a un imputato “assente” nei
termini definiti dalla nuova disciplina.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Così deliberato in Roma il 4.12.2014

A ragione della richiesta si sostiene:

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