Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41379 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41379 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MATTEO SALVATORE N. IL 08/02/1969
avverso la sentenza n. 11298/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di DE MATTEO
Salvatore per il reato di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. in Casalnuovo di Napoli il 30\1\2003).
Veniva anche confermata la pena di anni 2 di reclusione ed C 400= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e la determinazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle
invocate attenuanti in assenza di concreti elementi di positiva valutazione, in presenza di
plurimi precedenti penali gravanti sul De Matteo.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione, che le
censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia media rispetto
alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè
(trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consiglier estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio
della motivazione della sentenza in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al
complessivo trattamento sanzionatorio.

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